Università Cattolica del Sacro Cuore
La riforma del Terzo settore di cui al d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 ha previsto l’istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS). L’iscrizione al Registro è facoltativa, ma ad essa è subordinata la possibilità di fruire delle agevolazioni finanziarie, fiscali e di rapporto con gli enti pubblici previste dalla riforma del terzo settore. I soggetti coinvolti? Le federazioni sportive, gli enti appartenenti alle discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, le associazioni sportive dilettantistiche e le società sportive dilettantistiche 

È dunque fondamentale comprendere al meglio e conoscere a fondo i vantaggi (e gli svantaggi) che tale iscrizione implica. Li spiega Claudio Sottoriva, docente di Metodologie e determinazioni d'azienda e direttore scientifico del Corso executive Finance per non finance manager, rivolto ai professionisti dello sport che intendono sviluppare competenze in merito ai principi economici d’impresa applicati al business specifico del calcio.

Il Registro Unico Nazionale del Terzo settore 

Il Registro pubblico è istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ed è operativamente gestito su base territoriale in collaborazione con le Regioni e le Province autonome. Si suddivide in più sezioni, ognuna riferita a:
organizzazioni di volontariato;
associazioni di promozione sociale;
enti filantropici;
imprese sociali e cooperative sociali;
reti associative;
società di mutuo soccorso;
altri entri del terzo settore.

Benché la legge delega per la riforma del terzo settore prevedesse un quadro normativo unitario per gli enti del terzo settore (ETS), il d.lgs. 117/2017 ha creato un “sistema duale” sotto i profili sia civilistico sia tributario, con soggetti esclusi dalla qualifica di ETS ex lege e altri che dovranno valutare se non acquisire tale qualifica (ETS) per specifica scelta strategica al fine di evitare di dover sostenere gli oneri amministrativi e di governance previsti per gli enti del terzo settore ovvero per non perdere vantaggi fiscali di settore (come, ad esempio, nel caso delle associazioni sportive dilettantistiche).

Ne consegue che i soggetti esterni al sistema degli ETS, ossia quegli che decideranno di non registrarsi nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore, continueranno ad applicare il Libro I del Codice Civile, il Tuir sotto il profilo tributario e a fare riferimento ad eventuali norme speciali di setto-re. Al contrario, gli ETS troveranno invece quasi tutta la propria regolamentazione nel Codice del Terzo settore sia sotto il profilo civilistico sia sotto quello tributario.

Perché registrarsi nel RUNTS?

LEGGE 398/1991 ENTI TERZO SETTORE
Gli enti associativi che optano per il regime 398/91 determinano la base ai fini Ires applicando l’aliquota del 3% al totale dei proventi commerciali e aggiungendo, al risultato così ottenuto, le plusvalenze patrimoniali, interamente tassate.
Non concorrono a formare la base imponibile ai fini Ires, secondo le disposizioni della legge 133/99 (art. 25, c. 2, lett. a) e b)):
  • i proventi derivanti da attività di natura commerciale, connesse agli scopi istituzionali, purché legate ad una manifestazione sportiva (es. somministrazione alimenti e bevande, materiali sportivi, gadgets pubblicitari, cene sociali, lotterie, sponsorizzazioni);
  • i proventi derivanti da raccolte pubbliche di fondi, come previsto dall’art. 143, comma 2-bis lett. a) del Tuir, effettuate occasionalmen-te e in concomitanza di celebrazioni, ricor-renze o campagne di sensibilizzazione, anche mediante la vendita di beni o servizi di mo-dico valore, a fronte di offerte non commisu-rate al valore del bene o servizio offerto.

L’esclusione vale solo se vengono rispettati i seguenti limiti:

  • massimo due eventi l’anno;
  • mporto complessivo dei proventi che non supera i 51.645,69 euro;
  • redazione, entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio, del rendiconto di ciascun evento di raccolta, ai sensi dell’art. 20 DPR 600/1973.
L’eccedenza rispetto ai limiti di cui sopra (superamento dei 51.645,69 euro e/o dei due eventi l’anno), viene inclusa nel computo del 3% dei proventi per la definizione della base imponibile Ires.
Alla base imponibile viene applicata l’aliquota Ires del 24%, come avviene per le società lucra-tive.

Gli ETS che svolgono attività sportiva dilettan-tistica:

  • non applicheranno il regime agevolato L. 398/1991, come indicato espressamente dall’art. 89 comma 1 lett. c) del Codice del Terzo Settore;
  • sono esclusi dall’applicazione dell’art. 148 comma 3 Tuir;
  • applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi contenute nell’art. 79 del D.Lgs. n.117/2017;
  • applicano il regime fiscale previsto dal Codice del Terzo settore, a seconda della categoria di ETS in cui rientrano.
Sulla base dell’attuale impianto normativo, le federazioni sportive, gli enti appartenenti alle discipline sportive associate (DSA), gli enti di promozione sportiva (EPS), le associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e le società sportive dilettantistiche (SSD) che decideranno di registrarsi nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore lo dovranno fare in via volontaria, non essendo previsto alcun automatismo tra l’iscrizione nel Registro istituito dal Consiglio Nazionale del CONI finalizzato al riconoscimento ai fini sportivi delle associazioni/società sportive dilettantistiche, già affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate ed agli Enti di Promozione Sportiva (Delibera Coni n. 1574 del 18 luglio 2017).

Di cosa bisogna tenere conto?

Si tratta quindi di una valutazione prettamente di natura economica anche perché il Codice nulla di-spone in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) disciplinata invece in maniera analitica dalla L. 398/91. In particolare, concentrando l’analisi sull’opportunità fiscale, occorrerà tener conto, contestualmente, di almeno tre aspetti:
  • delle agevolazioni già concesse in quanto ASD o SSD;
  • delle agevolazioni concesse in quanto ETS;
  • delle agevolazioni perse, in quanto ASD o SSD che siano anche ETS.
Alla luce di queste considerazioni, è possibile trarre alcune prime conclusioni. Gli enti sportivi dilettantistici possono (non debbono) acquisire anche la qualifica di ETS. Lo possono fare, in quanto ASD o in quanto SSD che siano anche imprese sociali.

La valutazione dei benefici

L’iscrizione nel RUNTS implica, tendenzialmente, l’acquisto delle agevolazioni proprie degli ETS, ma la perdita di gran parte di quelle previste dalla disciplina speciale extra-codicistica, ed in partico-lare dalla richiamata L. 398/1991. In via aprioristica, non è possibile affermare la convenienza (o meno) dell’acquisto dell’ulteriore qualifica di ETS. Tale considerazione necessiterà di un’attenta due diligence che tenga conto del complesso sistema di vantaggi e svantaggi, di natura fiscale ed extra-fiscale, connessi a questa possibilità.
Con particolare riferimento alla collocazione degli enti sportivi dilettantistici, pur rientrando “l’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche” tra le “attività di interesse generale” (art. 5, d.lgs. 117/2017) esercitabili dagli ETS, permane quindi per il mondo sportivo dilettantistico la possibilità di scelta per l’applicazione dell’attuale e specifica disciplina in tema di associazioni e società sportive dilettantistiche (art. 90, l. 289/02, art. 148 Tuir, artt. 67, co. 1, lett. m, e 69, co. 2. Tuir, ecc.).

Occorre, peraltro, considerare che non esiste per l’ente sportivo dilettantistico incompatibilità tra iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore e iscrizione nel registro del CONI. L’ente sportivo che opta per l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore non perda la possibilità di fruire dei benefici accordati agli enti iscritti anche al registro CONI sopra richiamati, salvo rinunciare al regime for-fetario di cui alla l. 398/91. Tuttavia, è probabile che i maggiori adempimenti e, soprattutto, la modificazione delle agevolazioni fiscali in capo agli ETS renderanno non appetibile per gli enti sportivi dilettantistici attualmente iscritti nel Registro CONI l’iscrizione nel Registro Unico del Terzo settore.

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